Il 24 marzo 2016 entrano in vigore le disposizioni contenute nel D.Lgs 15 febbraio 2016, n. 32 in tema di lavoro marittimo.
Il provvedimento istituisce un articolato sistema di attuazione e di controllo
, comprensivo di ispezioni, allo scopo di assicurare che le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori marittimi a bordo di navi mercantili battenti bandiera nazionale soddisfino le prescrizioni delle pertinenti parti della Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell’OIL, ratificata e resa esecutiva con legge 23 settembre 2013, n. 113.
Esso si applica a tutte le navi mercantili battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima ed ai relativi lavoratori marittimi, di cui all’articolo II, paragrafo 4, della Convenzione. Si tratta, in sostanza, delle navi, appartenenti a soggetti pubblici o privati impiegate normalmente in attività commerciali, con l’eccezione delle navi dedicate alla pesca o attività analoga e delle navi tradizionali quali sambuchi e giunche.
Specifiche funzioni di vigilanza e controllo vengono assegnate alle autorità a vario titolo competenti.
In particolare, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vengono affidate le seguenti funzioni:
a) attuare la normativa in materia di ispezione e certificazione relativa al lavoro marittimo, d’intesa con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto per i profili attinenti la sicurezza della navigazione;
b) esercitare l’attività di coordinamento e indirizzo in materia di lavoro marittimo;
c) programmare, d’intesa con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e con l’Ispettorato nazionale del lavoro, specifiche campagne ispettive finalizzate alla verifica delle condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi, sulla base dei rapporti ispettivi, nonché sulla base di risultati statistici e di apposite ricerche relativamente agli infortuni dei lavoratori marittimi.
Viene poi previsto che il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto assicuri il controllo ed il coordinamento dell’attività ispettiva, mentre gli uffici marittimi periferici retti da ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, anche per le navi che scalano porti esteri, devono comunicare le attività svolte nei porti esteri all’autorità consolare, che può fornire assistenza nelle relazioni con lo Stato del porto.
Il decreto stabilisce inoltre che ciascun ispettore sia autorizzato ad eseguire i controlli relativi all’applicazione delle prescrizioni della convenzione e della normativa nazionale in materia di condizioni di vita e di lavoro a bordo ferma restando la verifica del percorso formativo da parte dell’autorità competente centrale, d’intesa con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, con frequenza triennale.
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