È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 02/03/2016, n. 51 il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 16/02/2016 che aggiorna gli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, di cui all’art. 28, del D. Leg.vo 28/2011 (cosiddetto “conto termico”).
Il decreto entra in vigore dal 31/05/2016, per cui le domande per la richiesta degli incentivi presentate prima di tale data sono soggette alla precedente disciplina prevista dal D.M. 28/12/2012.
DECRETO ATTUALMENTE IN VIGORE – CADENZA ED OBIETTIVI DELL’AGGIORNAMENTO – RINVIO AD APPROFONDIMENTI – L’aggiornamento degli incentivi in questione – attualmente disciplinati dal D.M. 28/12/2012 – è previsto dalla lettera g) del comma 2 del menzionato art. 28 del D. Leg.vo 28/2011, con cadenza biennale per il primo aggiornamento ed in seguito triennale, e con applicazione delle regole aggiornate agli interventi realizzati decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto di aggiornamento. Successivamente, l’art. 1, comma 154, della L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha stabilito che l’aggiornamento in questione dovesse essere improntato a criteri didiversificazione e innovazione tecnologica e di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione previsti dalla direttiva 2012/27/UE. Ancora, il successivo D.L. “sblocca Italia” 133/2014 (convertito in legge dalla L. 190/2014), ha previsto all’art. 22 che, in aggiunta, l’aggiornamento in questione dovesse essere improntato anche a criteri di semplificazione procedurale, con possibilità di utilizzo di modulistica predeterminata e accessibilità per via telematica, ed apertura dell’accesso agli incentivi riservati alla P.A. anche a soggetti di edilizia popolare e a cooperative di abitanti. Il menzionato art. 22 ha altresì previsto la possibilità di adottare un “decreto correttivo” a seguito dell’entrata in vigore dell’aggiornamento, e nelle more di quello successivo.
Per approfondimenti si rinvia agli articoli “I nuovi incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni”, “Conto Termico: le regole applicative (aggiornamento dicembre 2013)”, “Le azioni per l’efficienza energetica in edilizia nel D. Leg.vo 102/2014”.
IL NUOVO DECRETO CHE AGGIORNA GLI INCENTIVI – Gli obiettivi indicati si riflettono nel testo del D.M. 16/02/2016, seppure questo giunga con almeno un anno di ritardo vista la cadenza biennale teoricamente prevista. Se ne riporta di seguito una breve sintesi, rinviando per maggiori dettagli al testo consultabile nelle “Fonti collegate”.
Soggetti ammessi e tetto annuo cumulato di spesa – Sono ammessi agli incentivi secondo il D.M. 16/02/2016 i seguenti soggetti.
SOGGETTO |
INTERVENTI REALIZZABILI |
TETTO DI SPESA CUMULATO |
Pubbliche amministrazioni (compresi gli ex Istituti Autonomi per le Case Popolari comunque denominati o trasformati e le cooperative edilizie e loro consorzi nonché le società a patrimonio interamente pubblico e le cooperative sociali iscritte negli albi) |
Entrambe le tipologie di intervento |
200 milioni di Euro/anno |
Privati |
Solo interventi di cui al punto 2 della tabella che segue (interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni) |
700 milioni di Euro/anno |
Interventi incentivati – Si riportano di seguito due tabelle con il nuovo elenco degli interventi incentivati (in grassetto le tipologie di intervento non previste nel sistema di incentivazione attualmente in essere o modificate/ampliate).
1. Interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione |
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2. Interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione |
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Misure di semplificazione – Si elencano di seguito le principali misure di semplificazione.
- Registri – Data la scarsa efficacia della misura (nell’anno 2013 nessun soggetto ha presentato domanda per l’accesso diretto a seguito dell’ammissione in graduatoria e nell’anno 2014 solo 4 operatori ammessi ai Registri) nel nuovo decreto non è più prevista la procedura tramite iscrizione ai Registri.
- Generatori di calore a biomassa e collettori solari termici – Si prevede la predisposizione di una lista di “prodotti idonei” con potenza termica fino a 35 kW e 50 mq per collettori solari, fruibile al pubblico e aggiornata periodicamente, per i quali è applicata una procedura semi-automatica ai fini dell’erogazione dell’incentivo, con conseguente riduzione degli oneri amministrativi per i beneficiari ed una maggiore probabilità di esito positivo dell’istruttoria.
- Pagamenti – Si prevede, per tutti gli interventi ammissibili al Conto termico mediante procedura di accesso diretto (privati e pubblica amministrazione), il rilascio dell’importo spettante in un’unica rata per valori del beneficio non superiori ai 5.000 Euro.
Misure di aumento dell’efficacia – Si elencano di seguito le principali misure di aumento dell’efficacia.
- Soglia di ammissibilità – Per gli interventi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili il D.M. 16/02/2016 prevede l’innalzamento della soglia di ammissibilità degli impianti dagli attuali 1.000 kW a 2.000 kW per i sistemi di climatizzazione a pompa di calore, elettriche o a gas, e caldaia a biomassa, e dagli attuali 1.000 mq a 2.500 mq per gli impianti solari termici.
- Revisione livelli di incentivazione – Il D.M. 16/02/2016 prevede l’innalzamento dell’incentivo secondo le modalità e le condizioni di seguito riportate:
- incentivo pari al 50% del costo dell’investimento sostenuto per gli interventi riguardanti l’isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato degli edifici della P.A. realizzati nelle zone climatiche E ed F;
- incentivo pari al 55% del costo dell’investimento sostenuto per interventi integrati edificio-impianto;
- incentivo pari al 65% del costo dell’investimento sostenuto per la realizzazione di interventi atti a rendere l’immobile un edificio “a energia quasi zero” in conformità al D. Leg.vo 192/2005;
- aumento del 50% del valore massimo dell’incentivo per le diverse tipologie di intervento (cfr. Tabella 5 dell’Allegato I al decreto).